Statuto dell’Istituto dei Ciechi
Opere riunite

“I. Florio – F. ed A. Salamone”
(Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 Gennaio 2008 , approvato dall’Assessorato regionale alla P.I. con D.D.G. n. 169/XVIII del 12 marzo 2008 pubblicato nella GURS n. 17 del 18 aprile 2008)

Art. 1
Costituzione e sede

L’Istituto dei Ciechi “Opere riunite I. Florio – F. ed A. Salamone”(di seguito l’Istituto),sorto l’uno per iniziativa popolare e per munificenza del Comm. Ignazio Florio fu Ignazio, l’altro per testamento del 22 Novembre 1892 della signorina Francesca Salamone in Notar Portera di Mistretta, raggruppati in unico Ente morale con R. decreto 29 ottobre 1898, dichiarato Istituto d’Istruzione e di educazione, fermo restando le finalità di assistenza dell’Istituto medesimo, per effetto del R. decreto 27 Ottobre 1926 N. 2263, con sede in Palermo, via Angiò n. 27, è retto dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia

Art. 2
Utenti

Sono da considerare utenti dell’Istituto: i soggetti minorati della vista di ambo i sessi, così come classificati dalla legge n. 138/2001, di tutte le fasce di età, dalla fase dell’infanzia a quella giovanile, dalla maturità alla senescenza; i soggetti che associano alla minorazione visiva altre minorazioni.

Per ognuna di queste tipologie di soggetti l’Istituto promuove e/o attua servizi residenziali, ambulatoriali o a distanza.

I servizi sono destinati con priorità agli utenti residenti nella Regione Siciliana ma possono essere offerti anche ad utenti residenti nel territorio nazionale, nei paesi dell’Unione Europea e del bacino del Mediterraneo.

Art. 3
Scopi e attività dell’Istituto

L’Istituto assume quali fondamentali finalità l’istruzione, l’assistenza, la riabilitazione, l’educazione, l’integrazione sociale, la ricerca tiflologica e oculistica, la formazione professionale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con minorazioni aggiuntive.
Le attività che l’Istituto si propone di incrementare nel territorio per renderle fruibili al maggior numero di utenti potenziali sono:
a) l’organizzazione di forme di convitto e residenza temporanea per l’assistenza dei minorati della vista che frequentino scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, corsi di formazione professionale, corsi musicali, corsi universitari, ecc., nonché forme di convitto e residenza per minorati della vista adulti e anziani di ambo i sessi;
b) l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di servizi residenziali e territoriali specializzati nell’assistenza, nella riabilitazione e nel recupero dei minorati della vista con handicaps aggiuntivi;
c) la realizzazione di interventi per l’istruzione e l’educazione dei minorati della vista, anche attraverso l’istituzione, l’organizzazione e la gestione, d’intesa con le competenti autorità scolastiche, di scuole di ogni ordine e grado, secondo la vigente normativa, nonché l’organizzazione di attività di sostegno prescolastiche e postscolastiche e di attività integrative specifiche, la promozione di iniziative di formazione professionale, di attività culturali, sportive, ricreative, di uso del tempo libero, il sostegno agli studenti universitari e postuniversitari non vedenti ed ipovedenti mediante servizi di pensionato e di aiuto mirato da realizzare anche mediante accordi e protocolli con enti di formazione professionale accreditati e con le istituzioni che garantiscono il diritto allo studio sul territorio della regione;
d) la promozione di iniziative volte a favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei minorati della vista anche attraverso l’attività del centro di consulenza e documentazione tiflopedagogica, nonché attraverso la promozione di iniziative di ricerca scientifica e tecnologica per il rinnovamento delle attività lavorative tradizionali e per la ricerca di nuovi sbocchi professionali;
e) l’organizzazione di interventi per la riabilitazione, la qualificazione e la riqualificazione dei soggetti divenuti minorati della vista in età adulta nonché per la riabilitazione visiva dei soggetti ipovedenti;
f) la promozione e la gestione di attività di formazione e/o aggiornamento e di specializzazione di personale ed operatori;
g) la produzione di materiale didattico, tiflotecnico e bibliografico e la riproduzione di testi in Braille, in large print o con sistemi e tecnologie multimediali, informatiche o altro;
h) la promozione di attività di ricerca psicologica, tiflologica e sanitaria anche unitamente ad altre strutture pubbliche e private;
i) ogni altra iniziativa volta al progresso civile, culturale, sociale e professionale dei minorati della vista.
Le attività ed i servizi di cui sopra saranno realizzati, nel rispetto della vigente normativa, anche in regime di convenzione con strutture pubbliche e private.

Art. 4
Patrimonio dell’Istituto

Il patrimonio dell’Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso.

Art. 5
Entrate dell’Istituto

L’Istituto provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali attraverso:

a) le rendite patrimoniali;

b) le rette degli utenti erogate dalle Amministrazioni Provinciali, Comunali, dal Servizio Sanitario Nazionale, o dagli stessi utenti;

c) il contributo di funzionamento della Regione Siciliana, i finanziamenti e i contributi di altri Enti pubblici e privati, nonché di privati cittadini;

d) le oblazioni, i lasciti, le donazioni e i legati in favore dell’Istituto;

e) i proventi derivanti da iniziative di autofinanziamento gestite anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni.

L’istituto può partecipare a bandi di gara e/o beneficiare di finanziamenti per l’istruzione provenienti da risorse regionali, statali o europee.

Art. 6
Organi dell’Istituto

Sono organi dell’Istituto:
a) Il Consiglio di Amministrazione;
b) Il Presidente.
c) Il Collegio dei revisori dei conti

Art. 7
Consiglio di Amministrazione

7.1 Composizione e funzionamento. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall’Assessore Regionale ai beni culturali ambientali e per la pubblica istruzione, ed è composto, ai sensi dell’art. 2 della L.R.1 Marzo 1995 n. 16 e s. m ed i., da:

-N. 4 rappresentanti dell’ Unione Italiana dei Ciechi, designati dal consiglio Regionale della stessa;

-N. 1 rappresentante degli utenti dell’Istituto e/o rappresentante legale degli stessi, eletto dalla loro assemblea regolarmente convocata dalla Direzione dell’Ente;

-N. 1 rappresentante della Provincia Regionale di Palermo;

-N. 1 rappresentante del Comune di Palermo;

-N. 1 rappresentante della famiglia Florio designato dai legittimi discendenti;

-N. 1 esperto in materia tiflopsicopedagogica, designato dall’Università degli Studi di Palermo.

-N. 2 rappresentanti della Regione Siciliana designati dall’Assessore Regionale alla P.I.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente dell’Istituto.

Il Consiglio si insedia entro 15 giorni dalla nomina ed è presieduto, fino all’elezione del Presidente, dal consigliere più anziano.

Le sedute ordinarie del Consiglio hanno luogo, abitualmente, una volta al mese e sempre in doppia convocazione; il Consiglio può essere convocato anche in adunanza straordinaria o, nei casi d’urgenza, sia per iniziativa del Presidente che per domanda scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Il Consiglio potrà insediarsi ed operare in presenza di almeno sei dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio sono valide anche se tenute in teleconferenza o videoconferenza.

Il Consiglio delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza semplice dei membri presenti, per alzata di mano. Per l’approvazione delle delibere di cui all’art. 7.2 a) che segue sarà in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno 4/5 dei membri presenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a mantenere la segretezza sugli argomenti trattati e sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note le proprie deliberazioni alle quali esso ritenga opportuno e conveniente dare pubblicità.

7.2 Competenze. Al Consiglio di Amministrazione competono funzioni di indirizzo politico a contenuto non gestionale. Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Il Consiglio inoltre:

a) approva le modifiche al presente Statuto;

b) approva il regolamento generale dell’Istituto ed eventuali altri regolamenti a carattere generale (organico, amministrativo-contabile, di disciplina degli utenti);

c) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione dell’anno precedente;

d) approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;

e) approva la dotazione organica dell’Istituto;

f) nomina e revoca i dirigenti dell’Istituto;

Per il migliore andamento dei servizi, il Consiglio d’Amministrazione può affidare, su proposta del Presidente, particolari incarichi a singoli consiglieri.

7.3 I membri del Consiglio. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione vanno applicate le vigenti norme in tema di ineleggibilità e di incompatibilità contemplate dalle leggi che regolano la materia.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle adunanze per tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere immediatamente comunicata, ai fini della sostituzione, all’Assessorato competente nonché all’Ente e/o soggetto designante.

Art. 8
Presidente

Il Presidente viene eletto con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità dell’andamento generale dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento e’ sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

b) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma quando si rende necessario;

c) rappresenta l’Ente in giudizio;

d) adotta, nei casi d’urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla ratifica dello stesso;

e) adotta tutti gli altri provvedimenti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente.

I mandati di pagamento e gli ordinativi di introito, il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere muniti della firma del Presidente, del Dirigente Amministrativo e del Funzionario Contabile

Art. 9
Collegio dei revisori

Il controllo amministrativo – contabile dell’Istituto viene esercitato dal Collegio dei revisori , nominato con decreto dell’Assessore Regionale alla P.I., composto da tre membri, di cui uno designato dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e due dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

Le decisioni del collegio vengono adottate a maggioranza.

Il Collegio dei revisori ha il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell’Ente

b) accertare la regolare tenuta della contabilità

c) esaminare il bilancio di previsione, le relative variazioni e i conti consuntivi, redigendo apposite relazioni

d) accertare, ogni trimestre, la consistenza di cassa

I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati

Art.10
Personale

Al personale dipendente dell’Istituto si applica il Contratto Collettivo Nazionale del comparto degli Enti Locali.

Le mansioni, la disciplina giuridica e l’organizzazione del personale sono previsti dal regolamento degli uffici e dei servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto

Art. 11
Servizio di Tesoreria

Il servizio di Tesoreria sarà affidato ad un Istituto di Credito di comprovata solidità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12
Regolamento interno

Un regolamento interno dell’Istituto detterà le norme per l’attuazione del presente Statuto. Sono altresì disciplinate dal regolamento interno le condizioni di ammissione, la permanenza degli alunni e la gestione delle attività e dei servizi dell’Istituto.

La pianta organica, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono stabiliti nel regolamento organico.